Essendo la nuova figura indicata dalla legge europea sul trattamento dei dati, il DPO si rende necessario per:
Chi è il Responsabile Protezione Dati RPD?
Il Responsabile Protezione Dati (RPD), è l’incaricato previsto dall’articolo 37 del Regolamento Europeo 2016/679 designato dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati per sorvegliare l’osservanza del regolamento e valutare i rischi dei trattamenti. L’RPD è tenuto al segreto e alla riservatezza sull’adempimento dei propri compiti, e può essere sia un dipendente interno sia un consulente esterno con specifiche qualità professionali, oltre ad avere una conoscenza approfondita della materia. Egli deve inoltre adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e senza conflitto d’interessi, ed essere designato, con risparmio economico, da più Enti in cooperazione tra loro.
A fronte dell’entrata in vigore degli obblighi della nuova legge sulla privacy, vi assistiamo nella scelta delle modalità di lavoro più funzionali del DPO, le cui attività potranno comprendere anche quelle già previste per il ruolo di Responsabile Privacy.
In quali casi il DPO è obbligatorio?
Ai sensi dell’art.37 (primo paragrafo) del GDPR, la nomina del DPO è obbligatoria in tre casi:
Quando il trattamento dei dati è effettuato da un’autorità o un organismo pubblico
Se le attività dell’organizzazione prevedono trattamenti con un monitoraggio regolare e sistematico su larga scala dei dati degli interessati
Quando le attività dell’organizzazione consistono nel trattamento su larga scala di dati sensibili o giudiziari
I compiti del DPO/RPD
INDIPENDENZA
NESSUN CONFLITTO DI INTERESSI
I compiti del DPO/RPD sono:
- Informare il titolare e gli incaricati, circa gli obblighi derivanti dai dati trattati.
- Monitorare l’implementazione ed applicazione delle politiche adottate dal titolare in materia di protezione dei dati, assegnazione delle responsabilità, formazione delle risorse umane (in materia di protezione dei dati) ed in materia di verifiche derivanti da quanto sopra.
- Assicurare che la documentazione di cui ai precedenti punti sia redatta ed efficacemente aggiornata.
- Monitorare che accessi illeciti ai dati siano notificati, nel rispetto della norma, all’autorità Garante.
- Monitorare l’efficacia, l’adeguatezza e l’applicazione del DPIA (Data protection impact assessment), nonché la sistematica autorizzazione e consultazione del titolare al trattamento verso il DPO prima di adottare una decisione che coinvolga il trattamento dati e la privacy.
- Rispondere e cooperare con le richieste dell’autorità Garante per la Privacy.
- Agire come punto di contatto per le questioni, sollevate dal Garante, correlate ai trattamenti svolti in azienda.